IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e
altre disposizioni in  materia  di  spettacolo»  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c)  reca  la  delega  per  la
previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di
contratto di lavoro intermittente o  di  prestazione  occasionale  di
lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la  revisione
degli ammortizzatori e  delle  indennita'  e  per  l'introduzione  di
un'indennita'  di  discontinuita',  quale  indennita'  strutturale  e
permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  182,  nonche'
dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di  cui  alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura; 
  Vista la legge 24 febbraio 2023, n.  14,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe  legislative»,  che  ha
disposto la proroga del termine di  esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai  sensi  dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante  «Disposizioni  in
materia di spettacolo e deleghe al  Governo  per  il  riordino  della
materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
25 luglio 2023, recante «Individuazione  dei  lavoratori  discontinui
del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
ottobre 2023, n. 234; 
  Acquisiti i pareri resi dal Consiglio  superiore  dello  spettacolo
nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2023; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  nella
seduta del 12 ottobre 2023; 
  Acquisiti i pareri, interlocutorio e definitivo, resi dal Consiglio
di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, rispettivamente,
nelle adunanze del 26 settembre 2023 e del 7 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di sostenere economicamente  i  lavoratori  del  settore
dello spettacolo, tenuto conto della specificita'  delle  prestazioni
di lavoro nel predetto settore e del loro  carattere  strutturalmente
discontinuo, e'  riconosciuta,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,
un'indennita'  di  discontinuita',  quale  indennita'  strutturale  e
permanente, in favore dei lavoratori autonomi,  ivi  compresi  quelli
con rapporti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  e  dei
lavoratori subordinati a tempo determinato  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  182,
e di cui alla lettera b), individuati con decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  del  25  luglio  2023,  recante
«Individuazione,  dei  lavoratori  discontinui  del   settore   dello
spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre  2023,  n.
234. 
  2. L'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuta  anche  ai
lavoratori intermittenti a tempo  indeterminato,  del  settore  dello
spettacolo, che non siano titolari della indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
          recante disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                  «Art. 14 (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - L'articolo 2 della legge  15  luglio  2022,  n.  106,
          recante delega al Governo e altre disposizioni  in  materia
          di spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
          2022, n. 180, cosi' recita: 
                «Art. 2. (Deleghe al Governo per  il  riordino  delle
          disposizioni di legge in materia di  spettacolo  e  per  il
          riordino e la revisione  degli  strumenti  di  sostegno  in
          favore  dei  lavoratori  del   settore   nonche'   per   il
          riconoscimento di nuove tutele in materia di  contratti  di
          lavoro e di equo compenso per  i  lavoratori  autonomi).  -
          Omissis 
                4.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo  recante  disposizioni  in  materia  di
          contratti di  lavoro  nel  settore  dello  spettacolo,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) riconoscimento delle specificita' del  lavoro  e
          del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
          lavorative nel settore dello spettacolo,  indipendentemente
          dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto  e
          dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto  dalle
          parti; 
                  b)  riconoscimento  di  un'indennita'  giornaliera,
          quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso  o  della
          retribuzione, in caso  di  obbligo  per  il  lavoratore  di
          assicurare la  propria  disponibilita'  su  chiamata  o  di
          garantire una prestazione esclusiva; 
                  c) previsione di  specifiche  tutele  normative  ed
          economiche per i casi di contratto di lavoro  intermittente
          o di prestazione occasionale di lavoro; 
                  d) previsione di tutele specifiche per  l'attivita'
          preparatoria  e  strumentale  all'evento  o  all'esibizione
          artistica. 
                5.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo
          compenso per i lavoratori autonomi  dello  spettacolo,  ivi
          compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
          vivo, di cui all'articolo  4,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) determinazione di parametri retributivi  diretti
          ad assicurare ai lavoratori autonomi la  corresponsione  di
          un equo  compenso,  proporzionato  alla  quantita'  e  alla
          qualita' del lavoro  svolto,  nonche'  al  contenuto,  alle
          caratteristiche e alla complessita' della prestazione; 
                  b) obbligo  per  le  amministrazioni  pubbliche  di
          retribuire  ogni  prestazione  di  lavoro  autonomo   nello
          spettacolo derivante da bandi o procedure selettive. 
                6.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo per il riordino e  la  revisione  degli
          ammortizzatori e delle indennita' e per  l'introduzione  di
          un'indennita'   di   discontinuita',    quale    indennita'
          strutturale e permanente, in favore dei lavoratori  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei  lavoratori
          discontinui  del  settore  dello  spettacolo  di  cui  alla
          lettera b) del predetto comma 1,  individuati  con  decreto
          adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro della cultura,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto  del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative, nonche' nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) aggiornamento e  definizione  dei  requisiti  di
          accesso agli strumenti di sostegno, anche  in  ragione  del
          carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
          su: 
                    1)  limite  massimo  annuo  di  reddito  riferito
          all'anno solare precedente a quello di  corresponsione  dei
          sostegni; 
                    2)  limite  minimo  di   prestazioni   lavorative
          effettive  nell'anno  solare   precedente   a   quello   di
          corresponsione dei sostegni; 
                    3) reddito derivante in misura  prevalente  dalle
          prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo; 
                  b)   determinazione   dei   criteri   di    calcolo
          dell'indennita' giornaliera, della sua entita'  massima  su
          base  giornaliera  e  del  numero   massimo   di   giornate
          indennizzabili   e   oggetto   di   tutela   economica    e
          previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7; 
                  c)   incompatibilita'   con   eventuali   sostegni,
          indennita' e assicurazioni gia' esistenti; 
                  d) individuazione  di  misure  dirette  a  favorire
          percorsi di formazione e di aggiornamento per i  percettori
          dei sostegni; 
                  e) determinazione degli oneri contributivi a carico
          dei  datori  di  lavoro,  nonche'  di  un   contributo   di
          solidarieta' a carico dei soli lavoratori che  percepiscono
          retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
          per  gli  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori   dello
          spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
          comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  per  la  sola
          quota di retribuzioni  o  compensi  eccedente  il  predetto
          massimale. 
                Omissis» 
              -  La  legge  24  febbraio   2023,   n.   14,   recante
          «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni  urgenti  in
          materia di termini  legislativi.  Proroga  di  termini  per
          l'esercizio di deleghe legislative»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49. 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
          dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.  137,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              - L'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre  2017,
          n. 175, recante disposizioni in  materia  di  spettacolo  e
          deleghe  al  Governo  per  il   riordino   della   materia,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  dicembre  2017,  n.
          289, cosi' recita: 
                «Art. 2. (Deleghe al Governo). - Omissis 
                5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma
          1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del  turismo,  sentito  il  Consiglio
          superiore dello spettacolo  di  cui  all'articolo  3  della
          presente legge e di concerto con  i  Ministri  interessati,
          previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata e del parere del Consiglio di Stato,  da  rendere
          nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla   data   di
          trasmissione dello schema di decreto  legislativo,  decorso
          il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi  di
          decreto legislativo  sono  successivamente  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni
          dalla data di trasmissione,  decorso  il  quale  i  decreti
          legislativi possono essere comunque adottati.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente  il  testo  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per  i
          profili finanziari possono  esprimersi  sulle  osservazioni
          del Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
          possono essere comunque adottati. 
                Omissis» 
              - L'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021,  n.  51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle attribuzioni dei Ministeri», cosi' recita: 
                «Art. 6. (Ministeri della cultura e del  turismo).  -
          1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per
          il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura». 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  Capo  XII  del  Titolo  IV  la  rubrica  e'
          sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»; 
                  b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i  beni
          e le attivita' culturali» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; (12) 
                  c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo  e'
          soppresso; 
                  d) dopo il Capo XII del Titolo IV  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    «CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO 
                    Art.  54-bis   (Istituzione   del   Ministero   e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del  turismo,
          cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti  allo
          Stato in materia di turismo, eccettuati quelli  attribuiti,
          anche  dal  presente  decreto,  ad  altri  ministeri  o  ad
          agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                    2. Al Ministero del turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo. 
                    Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero
          cura la programmazione, il coordinamento  e  la  promozione
          delle politiche turistiche nazionali,  i  rapporti  con  le
          regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico,  le
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori. 
                    Art. 54-quater (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero
          si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati  da
          un segretario generale ai sensi degli articoli 4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a 4.». 
                3.  Le  denominazioni  «Ministro  della  cultura»   e
          «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo».  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  «Ministro  del  turismo»  e  «Ministero  del
          turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo» e  «Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo». 
                [4. La dotazione finanziaria destinata alle  esigenze
          di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 2  dicembre  2019,  n.  169,  e'
          incrementata  complessivamente  di  euro  692.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2021. ] 
                5. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  2,
          lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e'  autorizzata  la
          spesa di euro 441.750 per l'anno 2021  e  di  euro  883.500
          annui a decorrere dall'anno 2022.» 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  25  luglio  2023,  recante   «Individuazione   dei
          lavoratori discontinui del settore  dello  spettacolo»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234. 
 
          Note all'art. 1: 
              - L'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1997,  n.  182,  recante  attuazione  della  delega
          conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di   regime
          pensionistico per i lavoratori  dello  spettacolo  iscritti
          all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  giugno
          1997, n. 147, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo istituito presso  l'ENPALS).  -
          1. Nell'ambito delle categorie di cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio  1947,  n.  708,  come  modificato  dalla  legge  29
          novembre 1952,  n.  2388,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai  fini  dell'individuazione  dei  requisiti
          contributivi   e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
          contribuzioni e delle  prestazioni,  i  lavoratori  vengono
          distinti in  tre  gruppi,  indipendentemente  dalla  natura
          autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
          con successivo decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  a  seconda
          che: 
                  a)  prestino   a   tempo   determinato,   attivita'
          artistica  o  tecnica,   direttamente   connessa   con   la
          produzione e la realizzazione di spettacoli; 
                  b) prestino a tempo  determinato  attivita'  al  di
          fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); (9) 
                  c) prestino attivita' a tempo indeterminato.» 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali 25 luglio  2023  e'  citato  nei  riferimenti  alle
          premesse. 
              - L'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
          n. 81, recante disciplina organica dei contratti di  lavoro
          e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,  n.
          183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n.
          144, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 16. (Indennita' di  disponibilita').  -  1.  La
          misura   dell'indennita'   mensile    di    disponibilita',
          divisibile in quote orarie, e'  determinata  dai  contratti
          collettivi e non e' comunque inferiore all'importo  fissato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
                2. L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
                3. L'indennita' di disponibilita' e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
                4. In caso di malattia o  di  altro  evento  che  gli
          renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
          il lavoratore e' tenuto  a  informarne  tempestivamente  il
          datore di lavoro, specificando la durata  dell'impedimento,
          durante il quale non matura il  diritto  all'indennita'  di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
                5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo.»